PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 1. - Le obbligazioni del venditore

Art. 1494 - Risarcimento del danno.


Art. 1494 - Risarcimento del danno.


In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.


Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.