PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 1. - Le obbligazioni del venditore

Art. 1491 - Esclusione della garanzia.


Art. 1491 - Esclusione della garanzia.


Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.