Art.
8 -
Illuminazione.
Il
vano di corsa per la cabina, quando è completamente chiuso con
pareti opache, deve essere provvisto d'impianto di illuminazione.
Gli
ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di
carico, devono essere provvisti d'impianto di illuminazione.
I
locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere
provvisti d'impianto di illuminazione e di una presa per lampada
portatile. L'interruttore deve essere disposto in prossimità
dell'accesso, dal lato della battuta della porta.
I corridoi e le scale di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione.