PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie

Art. 8 - Illuminazione.


Art. 8 - Illuminazione.


Il vano di corsa per la cabina, quando è completamente chiuso con pareti opache, deve essere provvisto d'impianto di illuminazione.


Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di carico, devono essere provvisti d'impianto di illuminazione.


I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti d'impianto di illuminazione e di una presa per lampada portatile. L'interruttore deve essere disposto in prossimità dell'accesso, dal lato della battuta della porta.


I corridoi e le scale di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione.