Acque e scarichi
Articoli:
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31 (
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
Art. 81 - Deroghe.

Art. 81 - Deroghe.


Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto:


a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;


b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;


c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;


d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).


Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.