Acque e scarichi
Articoli:
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31 (
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
Art. 3 - Condizioni di carattere generale.

Art. 3 - Condizioni di carattere generale.


Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua non si applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo caso deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.


Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto la voce generica di “depuratore d'acqua”, ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la conformità alle presenti istruzioni mediante la frase “apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili”.


Trovano applicazione le disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46 (“Norme per la sicurezza degli impianti”).


Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature che rispettino le condizioni di carattere generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui al successivo articolo 4:


a) ammissibilità dei soli trattamenti che consentano di rispettare i limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, e, in particolare per quanto riguarda l'addolcimento, di quanto indicato nella tabella F;


b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente idonei;


c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati per la costruzione delle parti di apparecchiatura destinate al contatto con l'acqua;


d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonché di punti di prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di trattamento;


e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un sistema di by-pass manuale;


f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua;


g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la funzionalità dell'apparecchiatura stessa;


h) disponibilità di un manuale di manutenzione con chiare istruzioni per l'uso; in particolare devono essere indicati per le componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalità ed i parametri per la loro sostituzione; su tale manuale dovrà essere dichiarata la conformità dell'apparecchiatura alle presenti istruzioni;


i) installazione dell'apparecchiatura da parte di personale qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo da parte dell'installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo le istruzioni del costruttore;


l) notifica dell'installazione dell'impianto all'Unità sanitaria locale di competenza.