Art. 7 - Entrata in vigore e norme transitorie.
Le presenti disposizioni
regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
All'adeguamento
delle apparecchiature esistenti alle presenti disposizioni dovrà
provvedersi entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Allegato 1 - Protocollo sperimentale informativo sulle caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili ai fini dell’approvazione dda parte del mInistero della sanità1
1. Denominazione dell'apparecchiatura.
2. Nome e ragione
sociale del produttore.
3. Principi generali
di funzionamento dell'apparecchiatura.
4. Caratteristiche
di materiali utilizzati, azione specifica svolta e tipo di effetto
che si intende perseguire.
5. Documentazione
tecnica e sperimentazioni (da allegare):
5.1 Documentazione
tecnica comprendente la descrizione del modello-tipo, le modalità
di manutenzione, le verifiche periodiche e le sostituzioni, le
limitazioni di impiego previste.
5.2 Protocollo
sperimentale utilizzato, simulante le condizioni di impiego reali,
inclusi i periodi di sosta.
5.3 Dati
sperimentali ottenuti sull'acqua potabile prima e dopo il trattamento
comprendenti dati analitici chimico-fisici, chimici, microbiologici;
valutazione dei risultati.
6. Certificazioni:
6.1 Rispondenza a
norme italiane, comunitarie, internazionali o di altro Stato membro
della CEE, che documentino l'idoneità dell'apparecchiatura a
perseguire i fini di trattamento indicati.
6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale connessi al funzionamento e gestione dell'apparecchiatura.
1 Da utilizzare per quanto disposto dall'art. 4, comma 1, punto b); art. 4, comma 3, punto e); art. 4, comma 6; art. 5, comma 3.