Acque e scarichi
Articoli:
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31 (
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
Art. 7 - Entrata in vigore e norme transitorie.

Art. 7 - Entrata in vigore e norme transitorie.


Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti disposizioni dovrà provvedersi entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.



Allegato 1 - Protocollo sperimentale informativo sulle caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili ai fini dell’approvazione dda parte del mInistero della sanità1


1. Denominazione dell'apparecchiatura.


2. Nome e ragione sociale del produttore.


3. Principi generali di funzionamento dell'apparecchiatura.


4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica svolta e tipo di effetto che si intende perseguire.


5. Documentazione tecnica e sperimentazioni (da allegare):


5.1 Documentazione tecnica comprendente la descrizione del modello-tipo, le modalità di manutenzione, le verifiche periodiche e le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.


5.2 Protocollo sperimentale utilizzato, simulante le condizioni di impiego reali, inclusi i periodi di sosta.


5.3 Dati sperimentali ottenuti sull'acqua potabile prima e dopo il trattamento comprendenti dati analitici chimico-fisici, chimici, microbiologici; valutazione dei risultati.


6. Certificazioni:


6.1 Rispondenza a norme italiane, comunitarie, internazionali o di altro Stato membro della CEE, che documentino l'idoneità dell'apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento indicati.


6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale connessi al funzionamento e gestione dell'apparecchiatura.





1 Da utilizzare per quanto disposto dall'art. 4, comma 1, punto b); art. 4, comma 3, punto e); art. 4, comma 6; art. 5, comma 3.