Art. 147 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unitarieta della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;1
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
1 La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2 D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, con decorrenza dal 13 febbraio 2008; il testo previgente era il seguente: “b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni”.