Art. 7 - Controlli interni.

Art. 7 - Controlli interni.


Sono controlli interni i controlli che il gestore é tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.1


I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'Azienda unità sanitaria locale.2


Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.3


I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.


I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.




1 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano”.

2 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'Azienda unità sanitaria locale”.

3 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici”.