Art. 6 - Controlli.

Art. 6 - Controlli.


I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:


a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;


b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;


c) alle reti di distribuzione;


d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;


e) sulle acque confezionate;


d) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;


g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.


Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.


Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.


In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.


I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. II controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda U.S.L. territorialmente competente.1




1 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002.