Art. 15 - Termini per la messa in conformità.

Art. 15 - Termini per la messa in conformità.


La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme al valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.1




1 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme al valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B”.