Acque e scarichi
Articoli:
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31 (
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
Art. 80 - Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

(omissis)



Art. 80 - Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.


Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.


A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:


a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;


b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;


c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.


Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.


Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti dì approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.