Art. 14 - Conformità ai parametri indicatori.

Art. 14 - Conformità ai parametri indicatori.


In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'Autorità d'ambito, sentito il parere dell'Azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.1


Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente:


a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;


b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;


c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame.


Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.


Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.2





1 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'Autorità d'ambito, sentito il parere dell'Azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana”.


2 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano”.