Art. 3 - Esenzioni.

Art. 3 - Esenzioni.


La presente normativa non si applica:


a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;


b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.