Acque e scarichi
Articoli:
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31 (
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
Art. 5 - Altre disposizioni.

Art. 5 - Altre disposizioni.


1. Filtri a carbone attivo.


In considerazione dei documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui all'articolo 4, comma 6.


2. Altre autorità sanitarie competenti al rilascio di idoneità.


Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente, sono ammesse le apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica europea, indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.



3. Altre tipologie di apparecchiature.



Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti disposizioni ed utilizzabili per il trattamento domestico delle acque potabili potranno essere approvate dal Ministero della sanità qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I.


4. Doppia rete idrica.


Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a globale ristrutturazione è da perseguire la soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.