Art. 5 - Altre disposizioni.
1. Filtri a carbone attivo.
In considerazione
dei documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio
incontrollato di microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo
da soli non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque
potabili,
a meno che non siano integrati con altri materiali o dispositivi atti
ad eliminare gli inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi
rientrano fra quelli di cui all'articolo 4, comma 6.
2. Altre autorità
sanitarie competenti al rilascio di idoneità.
Fatto salvo il
divieto di cui al paragrafo precedente, sono ammesse le
apparecchiature riconosciute idonee dalle competenti autorità
sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica europea,
indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.
3. Altre tipologie
di apparecchiature.
Altre tipologie di
apparecchiature non previste nelle presenti disposizioni ed
utilizzabili per il trattamento domestico delle acque
potabili
potranno essere approvate dal Ministero della sanità qualora
risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
4. Doppia rete
idrica.
Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a globale ristrutturazione è da perseguire la soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l'altra ad uso potabile, alimentata con acqua potabile non trattata.