Art. 20 - Norme transitorie e finali.

Art. 20 - Norme transitorie e finali.


Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 cessano di avere efficacia al momento dell’effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.


Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.1


Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.




1 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “Le norme regolamentari e tecniche adottate ai. sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia”.