Art. 12 - Competenze delle regioni o province autonome.

Art. 12 - Competenze delle regioni o province autonome.


Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:


a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;


b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;


c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;


d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'articolo 14;


e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;


f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;


g) definizione delle competenze delle Aziende unità sanitarie locali.