Art. 19-bis - Applicabilità nei confronti delle regioni e delle provincie autonome.

Art. 19-bis - Applicabilità nei confronti delle regioni e delle provincie autonome.


In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa é adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.1




1 Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002.