Acque e scarichi
Articoli:
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N. 31 (
§ 3. - DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
Art. 4 - Condizioni di carattere speciale.

Art. 4 - Condizioni di carattere speciale.


1. Addolcitori a scambio ionico.


Per i suddetti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori seguenti condizioni:


a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata almeno ogni quattro giorni;


b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto, le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di post-disinfezione continua;


c) qualora per i sistemi di autodisinfezione od post-disinfezione siano previste modalità diverse dall'impiego del cloro o di suoi composti (nonché dell'impiego di lampade a raggi U.V., limitatamente alla post-disinfezione), dette modalità dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;


d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 ed il contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite di 150 mg/l come Na;


e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo alimentare.


2. Dosatori di reagenti chimici.


Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:


a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio;


b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili;


c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonché il campo di impiego del prodotto;


d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono superare i valori-limite previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.


3. Apparecchi ad osmosi inversa.


Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:


a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;


b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;


c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto a contatto con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le bevande;


d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi composti o mediante l'impiego di lampade a raggi U.V.


e) qualora per la disinfezione continua siano previste modalità diverse da quelle testé riportate, dette modalità dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;


f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri;


g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.


4. Filtri meccanici.


Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron.


I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili, automaticamente o manualmente.


5. Sistemi fisici.


Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale organica volta a limitare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all'esterno, a 5 cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i seguenti valori:


Grandezze fisiche

Valori limite (di picco)

a) campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50 Hz

B = 1 mT (pari a 10 G, 800 A/m)

b) campi elettrici statici ed a frequenze sino a 50 Hz

E = 5kV/m

c) campi elettromagnetici a frequenze superiori a 50 Hz

E = 300 V/m; B = 2 æ T (pari a20 mG, 1.6 A/m)


La rispondenza di cui al precedente comma dovrà essere certificata da istituti pubblici o privati di comprovata competenza, italiani o di Paesi della Comunità economica europea.


Per i sistemi fisici non è richiesta la presenza di un contatore a monte.


L'ammissibilità dal punto di vista sanitario non sottointende un riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento e sulla cui utilità pratica antincrostante e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a risultati conclusivi.


6. Filtri a struttura composita.


Potranno essere approvati dal Ministero della sanità qualora risulti, mediante adeguata documentazione la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato I.