Art. 14 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
In attuazione dell'articolo 8 della
legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta
dall'UNI e dal CEI é destinato il tre per cento del contributo
dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di
ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 597.
La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL é iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.