Art. 108 (L) - Soggetti abilitati (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2; legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 22, comma 3).
Sono
abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le
imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Sono,
in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui
al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione
(SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.