Art.
118 (L) -
Verifiche (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14).
Per
eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110,
comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.