Art. 13 - Documentazione.
I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.1
1 La L. 6 agosto 2008 n. 133 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ha cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti, previsto dall’articolo 13 del D.M. n. 37/2008 relativo all’installazione degli impianti all'interno degli edifici; ha previsto, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2008, siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese; che sia definito un sistema di verifiche degli impianti; e che sia rivista la disciplina sanzionatoria.