Art.
111 (R) -
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.
Nel
caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo
degli impianti installati il committente è esonerato
dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a),
b),
c),
e)
e g),
e 2 dell'articolo 107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di
volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità
previste dal comma 2.
Il
collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di
professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati
e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei
lavori.
Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.