Art.
110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) -
Progettazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6).
Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui ai commi 1, lettere a),
b),
c),
e)
e g),
e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
La
redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.