Art.
115 (L) -
Certificato di agibilità (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. artt. 107 e 109).
Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.