Sicurezza
Articoli:
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001 N. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impiant
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di a
Art. 1. - Ambito di applicazione.

Art. 1. - Ambito di applicazione.


Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto é connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.


Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:


a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;


b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;


c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;


d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;


e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;


f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;


g) impianti di protezione antincendio.


Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.