Sicurezza
Articoli:
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001 N. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impiant
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di a
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Art. 5 - Messa in esercizio e omologazione.

Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione



Art. 5 - Messa in esercizio e omologazione.


La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.


Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.


Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.


L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.


Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.