Art.
112 (L) -
Installazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7).
Le
imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola
d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
In
particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.