Art.
119 (L) -
Regolamento di attuazione (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 15).
Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.