(omissis)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti1
Art.
107 (L) -
Ambito di applicazione (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, comma 1).
Sono
soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti
relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso:
a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g)
gli impianti di protezione antincendi.
1 L’entrata in vigore di questo capo è stata prorogata più volte e, da ultimo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2007, dall’art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17; sempre secondo lo stesso provvedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, sono abrogati il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, gli artt. da 107 a 121 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso (v. D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 ed entrato in vigore il 27 marzo 2008).