Sicurezza
Articoli:
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001 N. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impiant
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di a
Art. 107 (L) - Ambito di applicazione (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, comma 1).

(omissis)


Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti1



Art. 107 (L) - Ambito di applicazione (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1, comma 1).


Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso:


a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;


b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;


c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;


d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;


e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;


f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;


g) gli impianti di protezione antincendi.




1 L’entrata in vigore di questo capo è stata prorogata più volte e, da ultimo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2007, dall’art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17; sempre secondo lo stesso provvedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, sono abrogati il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, gli artt. da 107 a 121 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso (v. D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 ed entrato in vigore il 27 marzo 2008).