Art.
120 (L) -
Sanzioni (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16).
Alla
violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico
del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre
norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa
da 516 a 5.164 euro.
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.