Sicurezza
Articoli:
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001 N. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impiant
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di a
Art. 3 - Verifiche a campione.

Art. 3 - Verifiche a campione.


L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.


Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:


a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensione dell'impianto.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.