PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)

Capo V - Norme transitorie e disposizioni finali Art. 17


Capo V - Norme transitorie e disposizioni finali


Art. 17


Restano ferme le norme transitorie previste dall'art. 17 e annessa tabella del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288, per gli impianti termici esistenti alla data dell'8 luglio 1968, salvo quanto stabilito nei successivi commi.


Le altezze di sbocco dei camini degli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968 devono rispondere, in deroga alle norme del regolamento, a quanto stabilito dalle autorità comunali in rapporto a particolari situazioni locali, qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco il progetto particolareggiato dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della legge.


I serbatoi a servizio di impianti termici di qualunque potenzialità esistenti alla data dell'8 luglio 1968 devono essere resi rispondenti alle norme del presente regolamento entro 10 anni a partire dalla data suindicata.