Art.
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Domande per l'approvazione dei progetti e per i collaudi.
Le
domande che, a norma dell'art. 9 della legge, sono presentate al
Comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere la
preventiva approvazione dei progetti concernenti le nuove
installazioni, le trasformazioni o gli ampliamenti di impianti
termici, devono essere corredate come segue:
a)
Impianti fino a 1.000.000 di kcal/h
Modello
contenente i principali dati tecnici (v. appendice n. 1).
b)
Impianti di potenzialità superiore a 1.000.000 di kcal/h
Relazione
tecnica contenente tutti i dati caratteristici indicati nel modello
di cui sopra e le altre notizie e calcoli voluti dal regolamento
oltre quelli ritenuti opportuni.
Pianta
(scala 1:100) indicante l'ubicazione del camino e dei locali
contenenti focolari e dei depositi di combustibile nonché
relativi accessi, in rapporto alla distribuzione generale
dell'edificio.
Pianta
e sezioni quotate (scala 1:50) indicanti le dimensioni dei locali
contenenti focolari e dei depositi di combustibili con le dimensioni
e le caratteristiche delle aperture di accesso e d'areazione.
Nelle
dette piante e sezioni dovranno essere chiaramente indicati anche i
percorsi dei fumi, le sezioni dei canali e la posizione delle
aperture di ispezione e di pulizia e quelle dei fori per i controlli
nonché l'altezza totale del camino e della sua bocca in
relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti.
Detti
documenti devono essere firmati da un ingegnere o da altro tecnico
abilitato nei limiti delle rispettive competenze.
Le
denunce che, a norma dell'art. 10 della legge, sono presentate al
Comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere il
collaudo degli impianti termici installati, trasformati od ampliati
prima della loro attivazione, devono indicare, oltre alla
potenzialità dell'impianto, anche tutte le variazioni
apportate al progetto iniziale in base a modifiche preventivamente
approvate.
I
progetti di installazione di un nuovo impianto termico ed i progetti
di trasformazione o di ampliamento di un impianto preesistente devono
essere esaminati dal competente Comando provinciale dei vigili del
fuoco entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui
all'art. 9 della legge.
I collaudi degli impianti termici installati, trasformati ed ampliati devono essere effettuati dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'art. 10 della legge.