PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)

Capo I - Generalità Art. 1 - Campo d'applicazione.


Capo I - Generalità


Art. 1 - Campo d'applicazione.


Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge.


Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:


a) riscaldamento di ambienti;

b) riscaldamento di acqua per utenze civili;

c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/ giorno);

f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane.


In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.