Agenti immobiliari e mediazione
Articoli:
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 21 DICEMBRE 1990 N. 452
§ 4. - LEGGE 27 DICEMBRE 2006 n. 296
Art. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).


(omissis)


Art. 1


(omissis)


Comma 46 - Mediatori. Registrazione dei preliminari.


46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:


d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”;


b) all'articolo 57, dopo il comma 1, è inserito il seguente:


"1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”.


Comma 47 - Sanzioni per irregolare attività di mediazione.


47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: “una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni” sono sostituite dalle seguenti: “una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000”.


Commi 48-49 - Trasferimenti immobiliari. Indicazioni nei rogiti notarili.


48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:


22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:


a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;


b) il codice fiscale o la partita IVA;


c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;


d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.


22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni”.


49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.


(omissis)