Agenti immobiliari e mediazione
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§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 21 DICEMBRE 1990 N. 452
§ 4. - LEGGE 27 DICEMBRE 2006 n. 296
Art. 3 - Distinzione del ruolo di cui all'art. 2 legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Art. 3 - Distinzione del ruolo di cui all'art. 2 legge 3 febbraio 1989, n. 39.


Il ruolo di cui all'art. 2 della legge è distinto nelle seguenti sezioni:

a) agenti immobiliari;

b) agenti merceologici;

c) agenti con mandato a titolo oneroso;

d) agenti in servizi vari.


Nella sezione sub a) sono iscritti agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; in quella sub b), gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame; nella sezione sub c), gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.


Ciascuna sezione del ruolo deve indicare:


a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;

c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di una impresa organizzata.


Nel ruolo sono altresì annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali.


In base al ruolo le Camere di commercio istituiscono uno schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione.


Il ruolo è sottoposto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.


Nulla è innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.