Art. 15 - Corsi preparatori di cui all'art. 2 legge 3 febbraio 1989, n. 39.
I corsi preparatori di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi devono essere organizzati almeno ogni semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente contenere le materie oggetto delle prove d'esame.1
1 Corte Cost. 31 ottobre 1991 n. 391 ha annullato gli artt. 15 e 16 D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, in quanto non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253 concernente la disciplina della professione di mediatore.