Art. 18 - Sanzioni disciplinari.
L'agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) la sospensione;
b) la cancellazione;
c) la radiazione.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento sono irrogate dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, ed i proventi sono devoluti allo Stato.