Art. 4 - Esame dei ricorsi.

Art. 4 - Esame dei ricorsi.


Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.


La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:


a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;


b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;


c) un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;


d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;


e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;


f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;


g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;


h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;


i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.


La Commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.


La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.1


1 Le Commissioni istituite in base al presente articolo sono state soppresse in virtù dell'art. 11 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, con decorrenza dal 4 luglio 2006.