Art. 4 - Esame dei ricorsi.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.
La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
La Commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.1