Agenti immobiliari e mediazione
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§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 21 DICEMBRE 1990 N. 452
§ 4. - LEGGE 27 DICEMBRE 2006 n. 296
Art. 9 - Validità delle deliberazioni delle commissioni di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 9 - Validità delle deliberazioni delle commissioni di cui agli artt. 6 e 7.


Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7 è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.


Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.


L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della Commissione stessa.


I membri delle Commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.