Art. 9 - Validità delle deliberazioni delle commissioni di cui agli artt. 6 e 7.
Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7 è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.
Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della Commissione stessa.
I membri delle Commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.