Art. 6 - Competenze della Commissione centrale di cui all'art. 4 legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Alla Commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2, lettera e), della legge;
3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto dal citato art. 2, lettera e), della legge.