Art. 7 - Commissione che provvede alle iscrizioni.
Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro armi. Essa è composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.
Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La Commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.1