Art. 1764 - Sanzioni.
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 516.1
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione della professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.
1 Ora, sanzione amministrativa; fattispecie depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975 n. 706; importo così risultante per effetto, da ultimo, degli artt. 113 e 114 L. 24 novembre 1981 n. 689.