Art. 5 - Esercizio dell'attività.
Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.1
Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all'articolo 7.
1 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18 L. 5 marzo 2001 n. 57, con decorrenza 4 aprile 2001; il testo originario era il seguente: “3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione; b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili; c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare”.