Art. 6 - Provvigioni.
Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.