Art. 8 - Indicazione della rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di categoria.
Ai fini dell'istituzione delle Commissioni di cui agli artt. 6 e 7, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di categoria è indicata, per la scelta dei membri della Commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle Commissioni provinciali, dai competenti Uffici provinciali del lavoro.