Art. 11 - Attività di mediazione esercitata da una società.
Quando l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività.
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede legale la società.
La società è tenuta a comunicare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti legali ovvero dell'institore, nonché di tutti coloro che concludono affari per suo conto.