PARTE IV - Impiantistica
Sicurezza
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001 N. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impiant

Art. 3 - Verifiche a campione.


Art. 3 - Verifiche a campione.


L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.


Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:


a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensione dell'impianto.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.