Art.
4 -
Definizione degli indicatori prestazionali per edifici nuovi e
relativi limiti ammissibili.
Il
progettista redigerà una relazione tecnica, conforme a quanto
previsto nelle istruzioni tecniche al presente decreto, in cui deve
dimostrare la rispondenza delle scelte progettuali in termini di
materiali, componenti e sistemi, durabilità nel tempo delle
soluzioni costruttive adottate, rispetto alle esigenze di
contenimento dei consumi di energia e di miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio o porzione di esso. In
particolare egli dovrà fornire la caratterizzazione termica di
materiali e dei componenti dell'edificio attraverso la determinazione
del valore di trasmittanza e di inerzia termica (attenuazione e
sfasamento termico). Per gli edifici di nuova costruzione
indipendentemente dalla destinazione d'uso, il progettista dovrà
verificare la sussistenza dei requisiti di seguito indicati.
Il valore del coefficiente di dispersione termica per trasmissione Cd non deve risultare superiore a quello riportato nella Tabella 1. Il coefficiente Cd è cosi definito: CD = Qp : V (Ti – Te)
dove:
Qp
è la potenza termica, espressa in Watt, dispersa per
trasmissione dall'edificio, verso l'esterno o verso ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento, quando l'ambiente esterno si
trova alla temperatura di progetto Te, calcolata in condizioni di
regime stazionario;
V
è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di
edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;
Ti
è la temperatura interna prescelta, in base alla destinazione
d'uso, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Te
è la temperatura convenzionale esterna di progetto i cui
valori sono riportati nell'allegato 1.
La
zona climatica è definita in base al numero di gradi giorno
così come stabilito all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; i valori dei gradi giorno
per le diverse località sono riportati nell'allegato A al
suddetto decreto.
L'area
S è quella della superficie che delimita verso l'esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il
volume riscaldato V, come definito al comma precedente, ed è
espressa in metri quadrati.
Per
valori di S/V intermedi fra 0,2 e 0,9 si procede per interpolazione
lineare; per valori di S/V minori di 0,2 e maggiori di 0,9 si
assumono i valori di Cd corrispondenti rispettivamente a S/V uguale a
0,2 e a S/V uguale a 0,9.
Per le zone climatiche B, C, D ed E si effettua l'interpolazione lineare rispetto al numero di gradi giorno caratteristico della località.
(tabelle omissis)
Al fine di
agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per
migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali
portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai
intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi
strutturali che sovrastrutturali superiori a cm. 30, non sono
considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei
rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i cm. 30 e fino ad
un massimo di ulteriori cm. 25 per gli elementi verticali e di
copertura e di cm. 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il
maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di
coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.
I criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale.